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WHISTLEBLOWING – Procedure per le segnalazioni di illeciti

FarmaciaTerni S.r.l., in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019, ha attivato un canale di “whistleblowing”.

Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 24/2023, il canale è costituito dalla piattaforma accessibile al seguente link  https://www.whistlelink.com/it/ [1], gestita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Dott. Nicola Nulli Pero.

La piattaforma https://www.whistlelink.com/it/ [1] (c.d. CANALE INTERNO 1) può essere utilizzata per la segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione Europea (UE) e per la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative nazionali, comprese le violazioni relative ai reati di cui D.lgs. n. 231/2001.

La mail dedicata whistleblowing@farmaciaterni.it [2]  può, invece, essere utilizzata per chiedere un appuntamento con il RPCT ed effettuare la segnalazione oralmente (c.d. CANALE INTERNO 2). E’ possibile, inoltre, effettuare la segnalazione di presunti illeciti o irregolarità, anche in modalità cartacea (c.d. CANALE INTERNO 3). Le segnalazioni in forma scritta sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l’altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione. Il segnalante ha cura di indicare all’esterno della busta con i propri dati identificativi “busta n. 1 – dati identificativi” e di indicare all’esterno dell’altra busta “busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023”, senza indicare all’interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo. La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare all’esterno la dicitura “RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola”.

Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

 

L’adozione del canale informatico garantisce attraverso strumenti di crittografia la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, il quale potrà anche inviare la segnalazione in forma anonima. Quanto al CANALE INTERNO 2, la riservatezza viene garantita dall’adozione di una procedura interna.

Di seguito, per opportuna conoscenza, si espongono gli aspetti salienti della nuova disciplina, in vigore per l’azienda dal 15 luglio 2023.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 [3] riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico, tra i quali devono annoverarsi le Società a controllo pubblico e le Società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Le tipologie di segnalazioni.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

Canali di segnalazione

Ÿ      interno (nell’ambito del contesto lavorativo) secondo le seguenti modalità:

  1. tramite la piattaforma informatica(CANALE INTERNO 1) dedicata al whistleblowing approntata da Farmaciaterni Srl, il link per accedere al sistema è il seguente: https://www.whistlelink.com/it/
  2. oralmente (CANALE INTERNO 2)contattando l’RCPT, e chiedendo un incontro diretto, anche tramite l’utilizzo del sopra indicato indirizzo di posta elettronica dedicato;
  3. c) tramite posta cartacea (CANALE INTERNO 3), recapitando la propria segnalazione in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola”, tramite posta o a mani: FARMACIATERNI SRL, Vico Politeama n. 3, 05100 Terni (TR), indicando, inoltre, all’interno della busta n. 1 precedentemente descritta, un recapito mobile onde consentire la gestione della segnalazione;

 

 

 

Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) o effettuare una segnalazione pubblica nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023, art. 7, seguendo le Linee Guida dell’Anac approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.

Quanto alla segnalazione interna, l’azienda ha deliberato l’adozione della seguente procedura:

 

Le misure di protezione previste dalla legge per il segnalante.

  1. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti.
  1. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Ritorsione.

Definizione: “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

Competenza ad accertare la ritorsione

Prova della ritorsione

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti:

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

ANAC sta procedendo alla costituzione di tale elenco.

Sanzioni applicabili da Anac

L’ANAC può applicare sanzioni nei casi e nella misura di cui all’art. 21

 

Anac – Whistleblowing – novità del d.lgs 24.2023 [4]