WHISTLEBLOWING – Procedure per le segnalazioni di illeciti
FarmaciaTerni S.r.l., in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019, ha attivato un canale di “whistleblowing”.
Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 24/2023, il canale è costituito dalla piattaforma accessibile al seguente link https://www.whistlelink.com/it/ , gestita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Dott. Nicola Nulli Pero.
La piattaforma https://www.whistlelink.com/it/ (c.d. CANALE INTERNO 1) può essere utilizzata per la segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione Europea (UE) e per la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative nazionali, comprese le violazioni relative ai reati di cui D.lgs. n. 231/2001.
La mail dedicata whistleblowing@farmaciaterni.it può, invece, essere utilizzata per chiedere un appuntamento con il RPCT ed effettuare la segnalazione oralmente (c.d. CANALE INTERNO 2). E’ possibile, inoltre, effettuare la segnalazione di presunti illeciti o irregolarità, anche in modalità cartacea (c.d. CANALE INTERNO 3). Le segnalazioni in forma scritta sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l’altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione. Il segnalante ha cura di indicare all’esterno della busta con i propri dati identificativi “busta n. 1 – dati identificativi” e di indicare all’esterno dell’altra busta “busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023”, senza indicare all’interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo. La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare all’esterno la dicitura “RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola”.
Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.
L’adozione del canale informatico garantisce attraverso strumenti di crittografia la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, il quale potrà anche inviare la segnalazione in forma anonima. Quanto al CANALE INTERNO 2, la riservatezza viene garantita dall’adozione di una procedura interna.
Di seguito, per opportuna conoscenza, si espongono gli aspetti salienti della nuova disciplina, in vigore per l’azienda dal 15 luglio 2023.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.
L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico, tra i quali devono annoverarsi le Società a controllo pubblico e le Società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
Le tipologie di segnalazioni.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Canali di segnalazione
interno (nell’ambito del contesto lavorativo) secondo le seguenti modalità:
- tramite la piattaforma informatica(CANALE INTERNO 1) dedicata al whistleblowing approntata da Farmaciaterni Srl, il link per accedere al sistema è il seguente: https://www.whistlelink.com/it/
- oralmente (CANALE INTERNO 2)contattando l’RCPT, e chiedendo un incontro diretto, anche tramite l’utilizzo del sopra indicato indirizzo di posta elettronica dedicato;
- c) tramite posta cartacea (CANALE INTERNO 3), recapitando la propria segnalazione in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola”, tramite posta o a mani: FARMACIATERNI SRL, Vico Politeama n. 3, 05100 Terni (TR), indicando, inoltre, all’interno della busta n. 1 precedentemente descritta, un recapito mobile onde consentire la gestione della segnalazione;
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Scelta del canale di segnalazione
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) o effettuare una segnalazione pubblica nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023, art. 7, seguendo le Linee Guida dell’Anac approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.
Quanto alla segnalazione interna, l’azienda ha deliberato l’adozione della seguente procedura:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.
Le misure di protezione previste dalla legge per il segnalante.
- Protezione della riservatezza delle persone segnalanti.
- L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Ritorsione.
Definizione: “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”.
Esempi di comportamenti ritorsivi:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Competenza ad accertare la ritorsione
- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.
Prova della ritorsione
- ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
- Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
- Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti:
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Non punibilità dei segnalanti
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d’autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero
se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Perdita delle tutele
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Misure di sostegno ai segnalanti
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.
ANAC sta procedendo alla costituzione di tale elenco.
Sanzioni applicabili da Anac
L’ANAC può applicare sanzioni nei casi e nella misura di cui all’art. 21
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